martedì 27 marzo 2012

Occhi aperti

Riporto questa sentenza della Corte di Giustizia Europea.



Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 3 aprile 2008 – PKK / Consiglio

(causa T-229/02)

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate contro determinate persone e entità e destinate a combattere il terrorismo – Congelamento dei capitali – Ricorso di annullamento – Motivazione»

1. Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Ricorso proposto contro un atto eseguito o abrogato (Art. 233 CE) (v. punti 48-51)

2. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di congelamento dei fondi adottata nei confronti di talune persone ed entità sospettate di attività terroristiche – Requisiti minimi (Art. 253 CE; posizione comune del Consiglio 2001/931, art. 1, nn. 4 e 6; regolamento del Consiglio n. 2580/2001) (v. punti 62-64)

3. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Regolarizzazione di un difetto di motivazione nel corso del procedimento contenzioso – Inammissibilità (Art. 253 CE) (v. punti 68-70)

Oggetto

Da un lato, l’annullamento della decisione del Consiglio 17 giugno 2002, 2002/460/CE, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga la decisione 2002/334/CE (GU L 160, pag. 26), e, dall’altro, una richiesta di risarcimento danni

Dispositivo

1) La decisione del Consiglio 17 giugno 2002, 2002/460/CE, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga la decisione 2002/334/CE, è annullata nella parte che riguarda il Kurdistan Workers’ Party (PKK).

2) Il Consiglio è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese sostenute da Osman Ocalan, in nome del Kurdistan Workers’ Party (PKK) dinanzi al Tribunale di primo grado e alla Corte di giustizia.

3) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Commissione delle Comunità europee sopporteranno le proprie spese.


Con la quale si annulla l'inclusione del PKK nelle liste di terroristi del 2002.
E con la quale pero' non si intacca il successivo aggiornamento del 2007.

Gia' e' difficile per i piu' capire la differenza tra guerriglia e terrorismo. Tra lotta di
liberazione e stragismo cieco ad opera di bestie mostruose.
Cosi' lo si rende ancora piu' complesso.
Tutti siamo contro il terrorismo. Tutti. Contro.
Ma cosi' si rischia di arrivare a mettere in discussione anche l'eroismo dei partigiani, che non hanno liberato l'Italia con le ciambelle glassate.

Occhi aperti sul qualunquismo, sempre.

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